CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE -CPB- 2024/2025

Il D. Lgs. 13/2024 ha introdotto Il Concordato preventivo biennale; questo consente ai contribuenti che applicano gli Isa e a quelli che aderiscono al regime forfettario di fissare preventivamente il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare per il periodo interessato (anni 2024 e 2025), aderendo alla proposta dell’Agenzia.

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati.

Ad oggi non sono ancora chiari molti vantaggi e svantaggi dell’aderire al CPB ma possiamo già valutare alcuni vantaggi dei quali si potrebbero godere:

L’introduzione di una tassazione agevolata sul reddito incrementale. In pratica, sulla differenza tra il reddito concordato per il 2024 e 2025 e quello dichiarato nel 2023, si può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata (pari al 10%, 12% o 15% in funzione del punteggio Isa che il contribuente raggiunge nel 2023). L’imposta agevolata sostituisce le ordinarie aliquote Irpef (e addizionali), l’Ires e l’Irap.                               

Per i forfettari l’aliquota è pari al 3% per le nuove attività (entro i primi 5 anni dall’avvio, in luogo del 5% usuale), oppure al 10% (al posto del 15%).

Se il contribuente genera entrate superiori a quanto concordato non sarà soggetto a tassazione, viceversa non si otterrà alcuna riduzione fiscale.

ESEMPIO PRATICO:

Reddito/23: € 30.000,00

Reddito/24 concordato con AdE: € 35.000,00

Reddito/24 reale: € 38.000,00

Determinazione del reddito a tassazione sostitutiva: € 35.000 – € 30.000 = € 5.000,00

Tassazione del reddito incrementale: € 5.000 * 10% = € 500,00 (imposta sostitutiva)

Reddito affrancato: € 38.000 – € 35.000 = € 3.000 (non soggetto a tassazione). 

Reddito/23: € 30.000,00

Reddito/25 concordato con AdE: € 40.000,00

Reddito/25 reale: € 45.000,00

Determinazione del reddito a tassazione sostitutiva: € 40.000 – € 30.000 = € 10.000,00

Tassazione del reddito incrementale: € 10.000 * 10%= € 1.000,00 (imposta sostitutiva)

Reddito affrancato: € 45.000 – € 40.000 = € 5.000 (non soggetto a tassazione). 

La proposta prevede già che per l’anno 2025 il reddito concordato sarà superiore rispetto al reddito del 2024.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

Il D.Lgs. 18/2024 estende i benefici premiali previsti anche ai fini Iva, fermo restando che l’adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo.

Insomma, il legislatore sta facendo di tutto per rendere “appetibile” il CPB, tant’è che la norma è in continua evoluzione.

Infatti, una probabile evoluzione prevede per i soggetti che aderiscono al CPB la possibilità di aderire ad un “ravvedimento speciale” per le annualità dal 2018 al 2022, sempre con l’individuazione di un maggior reddito e con l’applicazione di un’imposta sostitutiva.

La procedura verrebbe ad assumere i connotati di una sorta di “condono” per i periodi interessati.

Decorso il biennio oggetto di concordato, laddove il contribuente abbia conservato i requisiti necessari per potervi accedere e non siano insorte cause di esclusione, può accedere ad un nuovo biennio di concordato.

Per aderire al concordato biennale c’è tempo fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi/24, che è fissato al 31 ottobre prossimo. Le variabili che consentono l’accesso, le cause di esclusione, i vantaggi e gli svantaggi dell’adesione al CPB sono molteplici e da valutare caso per caso.

Similar Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *