CPB: approvato l’emendamento sul ravvedimento speciale dei redditi 2018-2022
Vista la scarsa adesione al Concordato Preventivo Biennale si sta inserendo un emendamento al Decreto Omnibus in conversione in legge con cui si vuole prevedere un condono, per chi aderisce al CPB, relativo ai redditi 2018-2022.
L’ipotesi di sanatoria per i redditi 2018-2022 prevista per gli aderenti al CPB mira a rendere la misura agevolativa più appetibile.
In dettaglio, l’emendamento al decreto Omnibus approvato dalla Commissione Bilancio e Finanza del Senato in data 29 settembre introduce un ravvedimento speciale riservato agli autonomi aderenti al nuovo accordo con il Fisco.
I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,possono adottare il regime di ravvedimento versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:
- 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
- 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9 per cento.
In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a mille euro.
Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per alcuni casi.